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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

        L'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, che sostituisce l'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 733 del 1931, modifica la validità della licenza di porto d'armi per esigenze di difesa personale, che passa da un anno a due anni, fermo restando il pagamento annuale della tassa di concessione governativa, e prevede, inoltre, che la licenza di porto d'armi per altre attività di tiro, diverse dal tiro a volo, passi da sei anni a due anni.
        Al fine di quantificare l'effetto delle menzionate disposizioni in termini di gettito, si è proceduto nel modo seguente.
        La prima modifica normativa, disciplinando il passaggio del periodo di validità della licenza di porto d'armi per difesa personale da un anno a due anni, non produce effetti di gettito in termini di tassa di concessione governativa in quanto tale tassa continua ad essere riscossa annualmente. Ai fini dell'imposta di bollo, invece, la modifica del periodo di validità da uno a due anni determina una perdita di gettito.
        La seconda modifica normativa, disciplinando il passaggio del periodo di validità della licenza di porto d'armi per le altre attività di tiro da sei a due anni, determina un incremento di gettito in termini di imposta di bollo.
      Tenuto conto del combinato disposto dalle norme in oggetto, si ritiene, anche in via prudenziale, che l'effetto complessivo di gettito sia nullo, in quanto il recupero di gettito derivante dalla modifica della validità delle licenze di porto d'armi per altre attività di tiro più che compensa la perdita in termini di imposta di bollo derivante dalla modifica di validità delle licenze di porto d'armi per difesa personale.
        Si precisa, infine, che le pubbliche amministrazioni provvederanno a svolgere le attività previste dalla presente iniziativa legislativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

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